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Impugnazione delibere s.r.l. da parte del socio

Ci si sofferma sull’interesse perseguito e protetto attraverso le impugnative societarie, e pertanto, cercare di stabilire nell’interesse di chi i soggetti indicati dalla legge siano legittimati ad impugnare una delibera invalida.

L’interesse in funzione legittimante di cui all’art. 2379 cod. civ. non e` rappresentato da un generico interesse alla legalità dell’agire sociale, bensì` da un interesse individuale inteso come titolarità di una situazione giuridica soggettiva suscettibile di essere lesa dagli effetti dell’atto che si assume essere nullo, dunque la legittimazione ad impugnare è stata attribuita ai soci a tutela del loro personale interesse. Le norme che disciplinano il procedimento deliberativo, la cui violazione determina la fondatezza dell’impugnazione, delineano i limiti entro i quali si deve esercitare il potere dell’organo sociale e non sono in grado di attribuire una diretta utilità ai soci, ragion per cui il loro interesse all’osservanza delle stesse intanto assume rilievo in quanto strumentale al soddisfacimento di un interesse finale irriducibile al mero interesse alla legalità dell’agire sociale. In merito al contenuto di tale interesse finale, si registra un diffuso consenso intorno all’opinione che lo individua in un interesse al merito della delibera, cioè ad un diverso contenuto della stessa. L’interesse del socio al diverso contenuto della delibera riceve tuttavia tutela solo in senso negativo e non trova pertanto piena soddisfazione, dal momento che, attraverso l’impugnazione, gli sarà possibile ottenere solo la caducazione della stessa, pur gravando in capo agli amministratori obblighi di ripristino e obblighi di convocazione di una nuova assemblea che si pronunci sull’oggetto. Il rimedio impugnatorio viene ad essere utilizzato dal socio non già per la violazione di una norma posta a sua tutela (violazione di un bene ad esso appartenente o inadempimento di un obbligo puntuale) ciò equivalendo alla violazione di un suo diritto soggettivo che lo renderebbe legittimato all’esercizio delle azioni di diritto comune, ma per il mancato rispetto di regole d’azione alla cui osservanza il socio ha un interesse strumentale. Alla base dell’impugnazione da parte del socio si e` infatti avuto modo di individuare un interesse ad un diverso contenuto della deliberazione, ad esso maggiormente gradito e ritenuto la migliore soluzione riguardo alla materia oggetto di deliberazione. La posizione del socio, come già evidenziato, potrà essere soddisfatta solo in senso negativo, attraverso la caducazione della deliberazione sfavorevole, non potendo l’attività dell’organo assembleare essere sostituita dall’autorità giurisdizionale, analogamente a quanto accade nella giustizia amministrativa.


autore: studiopagliuca.eu
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