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Il diritto al risarcimento di tutto il danno, morale e dinamico-relazionale

in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno, morale ma anche dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale"),

In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno, morale (cioè la sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente emotivo, nell'immediatezza dell'illecito, ma anche duratura nel tempo nelle sue ricadute, pur se non per tutta la vita), e dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale"), consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quoti-diana (Cass. Sez. 3 Ord. N. 20287 del 26/07/2019 e Sent. N. 20972 del 2012). L’ordinamento riconosce e disciplina le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.). La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass., Sez. U., 11/11/2008, n. 26972) dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto, da una parte, dell'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostitutiva della precedente, "danno biologico"), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Inoltre, sul versante del danno non patrimoniale, occorre valutare quello che per mera sintesi descrittiva viene definito danno morale soggettivo, ossia quella tipologia di pregiudizio derivante dal transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima, determinato dal fatto illecito di cui è causa. Riteniamo che, nel caso di specie, questo tipo di pregiudizio debba quantificarsi nella percentuale di 1/3, da calcolarsi sulla somma di quanto dovuto a titolo di inabilità temporanea per un totale di € 3.095,03. Infatti, rispetto al danno derivante dalla riduzione dell’integrità psicofisica, ben altro pregiudizio è il turbamento causato da un evento violento e traumatico, lo sconvolgimento derivante dal sinistro in cui è morto un amico, il ricovero ospedaliero, l’angoscia legata allo stato di precarietà che si associa ad ogni forma di malattia, il vedersi costretto a rimanere inattivo per un lungo periodo. Trattasi di un’intima sofferenza connessa alla menomazione psicofisica, ma da questa ben distinta. Nel caso di specie, trovandoci alla presenza di un’ipotesi di reato (lesioni colpose) non può che affermarsi la risarcibilità «del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, comprendente anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare)» (Sentenza Corte di Cassazione a Sezioni unite, del 11.11.2008, n. 26972, motivazione, punto 3.4.1.).


autore: studiopagliuca.eu
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