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IL PRESTITO TRA PARENTI: CONTRATTO DI MUTUO GRATUITO

Il prestito tra parenti è un contratto di mutuo così come tutte le altre tipologie di finanziamento. Si tratta di un accordo – sia scritto che orale – con cui un soggetto (creditore) cede in prestito ad un’altra persona (debitore) una somma di denaro.

Innanzitutto, parte convenuta afferma in tutte le sue difese che la domanda è infondata per inesistenza del contratto di mutuo e del conseguente obbligo alla restituzione, essendo avvenuta solo una elargizione a titolo amicale di somme di denaro, che riconosceva ammontare ad € 81.853,00 e non agli € 136.448,00 richiesti nell’atto di citazione. Bisogna innanzitutto affermare che il prestito è avvenuto e non si può obiettare che non vi è stato contratto di mutuo, in quanto il prestito tra privati rappresenta un fenomeno al quale quotidianamente viene fatto ricorso, nell’ambito delle relazioni amicali, affettive o familiari. In linea di principio, il prestito tra privati senza garanzie, oppure con garanzie, il prestito infruttifero o fruttifero che sia, rappresenta una fattispecie del tutto lecita e sussumibile tecnicamente nello schema del contratto di mutuo. In tal senso, infatti, depone non solo la lettera degli artt. 106 e 132 del Testo Unico Bancario ma, altresì, una decisione a carattere interpretativo della Suprema Corte di Cassazione, V sezione penale, che con la sentenza n. 2404/2010 ha precisato l’assoluta liceità del prestito tra privati ogni qualvolta esso non venga erogato in forma sistematica e organizzata, vale a dire, purché non configuri gli estremi di una vera e propria attività professionale. Nella prassi è sempre più frequente la circostanza per la quale un soggetto si rivolge a familiari, amici o conoscenti per farsi prestare denaro. In primo luogo, occorre precisare che la figura del prestito tra privati, ovvero quella dei prestiti da privati, è assimilabile, in termini giuridici, al contratto di mutuo di cui all’art. 1813 cod. civ. Alla luce della lettera dell’art. 1813 cod. civ., il contratto di mutuo è a forma libera, ossia può essere stipulato nella forma che le parti contrattuali preferiscono (dunque anche oralmente), senza che nulla in tal senso sia imposto a livello legislativo. Il prestito tra parenti è un contratto di mutuo così come tutte le altre tipologie di finanziamento. Si tratta di un accordo – sia scritto che orale – con cui un soggetto (creditore) cede in prestito ad un’altra persona (debitore) una somma di denaro. Anche quando la consegna di denaro concesso in prestito avviene a mano, non bisogna pensare di non aver stipulato in questo modo un contratto. Un mutuo infatti si verifica quando c’è consenso delle parti e senza per forza una scrittura privata. È evidente dunque che il rapporto intervenuto tra gli attori e la convenuta è un prestito tra privati, avvenuto per quanto la stessa convenuta spiega nella comparsa di costituzione: “Nel periodo intercorso tra la fine dell’anno 2006 ed il 2008 la famiglia … realizzava, nel comprensorio del Comune di … la ristrutturazione dell’antichissima Villa … per destinarla ad attività alberghiera e di ristorazione. Senonché, l’avventurarsi in tale progetto ha comportato un fisiologico e significativo affievolimento della forza economica della famiglia tanto da precipitare in una profonda crisi finanziaria. Vista la gravità della situazione, i sig.ri …, da sempre affettivamente legati alla famiglia … soprattutto per lo stretto vincolo di parentela, si offrivano in loro aiuto attraverso l’elargizione a titolo amicale di somme di denaro”. Si tratta quindi di un mutuo gratuito che avviene quando non è previsto il pagamento di interessi e si ha lo scopo di aiutare un parente o amico in un momento di difficoltà economica; non si tratta di donazione perché l'altra parte è comunque tenuta a restituire la totalità della cifra prestata. Parte convenuta si rifà all'art. 2034 c.c., che prevede che non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, per cui le somme o i beni prestati ad un parente o ad un amico in adempimento di un dovere morale o sociale non fanno sorgere alcun obbligo restitutorio. Ma è evidente che il prestito (o mutuo gratuito) non è avvenuto in adempimento di alcun dovere morale o sociale, ma solo “dalla volontà di supportare ed alleviare le problematiche economico-finanziarie dei parenti”, così come affermato anche nella comparsa di costituzione della convenuta.


autore: avv. Salvatore Pagliuca
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